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IMPOSTA IMU COS'È E QUANDO SI PAGA
L’IMU (imposta municipale) si applica alla proprietà di fabbricati, escluse le abitazioni principali, , di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
A seguito dell’abolizione dell’IMU prima casa, le aliquote sulle altre proprietà sono stabilite annualmente da un’apposita delibera comunale,risultano quindi variabili a discrezione dei Comuni che incassano gli introiti ma rispettando comunque i criteri nazionali.
Entrando più nel dettaglio, l’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% ed i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali salvo che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES e immobili locati) per le quali l’aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%.
Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% ed i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali (l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%).
Scadenze di pagamento
L’IMU deve essere versata in due rate:
la prima, che viene comunemente denominata acconto IMU, deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
la seconda (saldo IMU) rappresenta il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, e deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito Finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
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CALCOLO DELLE IMPOSTE NOTARILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI ATTO DI COMPRAVENDITA
Quando si intende acquistare un immobile è importante valutare ed informarsi anche di quali costi si dovranno sostenere oltre a quelli del valore dell’immobile da acquistare, tra cui il costo delle imposte e il costo del notaio.
PROCEDURA DI ACCORPAMENTO O FUSIONE DI 2 UNITÀ IMMOBILIARI
L'unione di due o più unità immobiliari che siano adiacenti, ovvero sullo stesso piano o su due piani sovrapposti, è definita fusione o accorpamento immobiliare, infatti possibile fonderli, per dare origine a un'unica abitazione e poter quindi continuare a beneficiare della agevolazioni riservate alla prima casa, tra cui la cancellazione dell'IMU, Qualora si acquisti un secondo immobile e non si proceda all'accorpamento, non si potrà beneficiare dei vantaggi riservati alla prima casa.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
A definire i confini del concetto di prima casa è il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, DPR numero 131 del 1986, che stabilisce le caratteristiche da rispettare per accedere alle agevolazioni previste